1 settembre ’09
RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE AVANZATA AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8 DEL D.LGS 196/03
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI).
Come è noto l’art. 119 del TUB consente di acquisire dalla Banca, contro rimborso delle spese, copia della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la stessa negli ultimi dieci anni1; un’analoga disposizione è prevista dall’art. 28 del Regolamento Consob n. 11522/982.
Gli intermediari finanziari, di regola, frappongono difficoltà di varia natura al rilascio delle copie della documentazione.
Talvolta le banche, cogliendo un’interpretazione strutturalmente letterale della norma, non accolgono le richieste avanzate dalla clientela che presentano una qualche forma di genericità e non siano riferite ad una ben circostanziata ed individuata operazione; la richiesta ad esempio di copia del contratto e della documentazione di conto riferita ad un periodo temporale specificato, veniva in precedenza talvolta disattesa adducendo appunto vizi di eccessiva genericità della richiesta stessa.
Al riguardo la Corte di Cassazione, con più sentenze – nel ’94 (Corte Cass. Sez. I n. 4519 del 9/5/94), nel ’97 (Corte Cass. Sez. I n .4598 del 22/5/97) e nel ’99 (Corte Cass. Sez. I n. 11733 del 19/10/99), nel ’01 (Corte Cass. Sez. I n. 12093 del 27/9/01) e da ultimo nel ’06 (Corte Cass. Sez. I n. 11004 del 12/5/06) ha chiaramente censurato tali comportamenti.
Al di là del disposto dell’art. 119 del T.U.B., il diritto all’acquisizione della documentazione relativa al rapporto bancario, trova fondamento nel principio di buona fede, che è clausola generale di interpretazione e di esecuzione del contratto e fonte di integrazione della regolamentazione negoziale, ai sensi degli artt. 1366, 1375, 1374 c.c..
Per altro il diritto alla documentazione si configura quale diritto autonomo che, pur derivando dal contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto: esso nasce dall’obbligo di buona fede, correttezza e solidarietà – principio costituzionalizzato (art. 2 Costituzione) - che è accessorio di ogni prestazione dedotta in negozio e consente alla parte interessata di conseguire ogni utilità programmata, anche oltre quelle riferibili alle prestazioni convenute, comportando esso stesso una prestazione cui ognuna delle parti è tenuta in quanto imposta direttamente dalla legge (art. 1374 c.c.)3
L’obbligo di correttezza e solidarietà – ribadisce la Corte di Cassazione (n. 12093/01) – non si estingue sino a quando permane l’interesse all’informazione in capo all’avente titolo, il quale, se ne ha già fruito, è tenuto, oltreché a sostenere il costo
aggiuntivo della reiterazione, a dimostrare la ragione per la quale quell’interesse residua (ad esempio per sottrazione o smarrimento dei documenti) affinché non si configuri un abuso del diritto. In merito al costo, in un altro passo della sentenza, si fa espresso
riferimento al “costo materiale”.
La Corte di Cassazione ha voluto escludere che l’invio periodico degli estratti conto ai sensi del 2° comma dell’art. 119 del T.U.B. implichi e giustifichi rifiuti della richiesta effettuata ai sensi del 4° comma dello stesso articolo per il solo fatto che la richiesta non abbia ad oggetto singole operazioni ma riguardi tutte le operazioni avvenute in un determinato periodo di tempo.
Ciò – ha ulteriormente precisato la più recente Corte di Cassazione (n.11004/06) – frustrerebbe la disciplina normativa che, avendo inteso, sin dalla legge 154/92, dettare regole specifiche sulla trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, va interpretata, alla luce del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), nel senso di attribuire al cliente della banca, o al suo successore a qualunque titolo e a chi subentra nell’amministrazione dei suoi beni, il diritto di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a
cui il cliente sia in concreto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale dalla stessa norma fissato. Il dovere di buona fede e solidarietà – aggiunge la Corte – consente di limitare l’onere di indicazione a carico del richiedente agli elementi minimi
indispensabili per permettere alla banca l’individuazione di tali documenti (così anche la Corte di Cassazione n.4598/97) quali, ad esempio i dati concernenti il soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto cui è collegata la richiesta e il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte.
Il codice in materia di protezione dei dati personali, introdotto dal D. Lgs. 196/03, prevede all’art. 7 e 8, la possibilità di ottenere, in forma intellegibile, i propri dati personali4.
4 Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalita' e modalita' del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualita' di rappresentante designato nel territorio dello Stato,
di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Art. 8 (Esercizio dei diritti)
1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalita' al titolare o al
responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale e' fornito idoneo riscontro senza
ritardo.
2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al
responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono
effettuati:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di
riciclaggio;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia di
sostegno alle vittime di richieste estorsive;
c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione
di legge, per esclusive finalita' inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei
Poiché l’accesso ai dati personali deve essere garantito in forma gratuita, a fronte di una richiesta avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del menzionato codice, nessun importo può essere richiesto, ancorché disposizioni previste per altri fini, dispongano diversamente.
La precisazione è riportata nel Provvedimento adottato dal Garante per la Protezione dei dati personali del 23 luglio 2009.
Ad un’istanza, avanzata ad una banca, ai sensi degli art. 7 e 8 del Codice, di conoscere i dati personali relativi a tre rapporti di conto corrente, la stessa aveva richiesto, ai sensi dell’art. 119 TUB, il pagamento di una somma di denaro per ciascun documento contabile.
Il Garante, esaminato il ricorso, ha stabilito che: “il diritto di accesso ai dati personali, legittimamente esercitato dalla società interessata ai sensi dell’art. 7 del Codice, deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto stabilito, ad altri fini, dal testo unico in materia bancaria (d. lgs. 1° settembre ’93, n. 385) in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali.”.(Cfr. Provvedimento del 23 luglio 2009).
La Banca d’Italia, nelle nuove disposizioni relative alla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del luglio ’09, nel ribadire il diritto, da parte del cliente, di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione relativa agli ultimi dieci anni, ha tenuto a precisare: “Resta fermo per il cliente il diritto di accesso ai dati personali previsto dall’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n, 196, secondo le modalità stabilite dal Garante.”.
Si ritiene pertanto che, quale che sia il rapporto intrattenuto con l’intermediario, sia esso bancario, creditizio o di prestazione di servizio finanziario, ogni richiesta di conoscere, in forma intellegibile, i dati personali che lo riguardano, se avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del D. Lgs 196/03, deve essere compiutamente evasa dall’intermediario senza alcuna richiesta di spesa.
Documentazione in materia dei dati personali

