Recupero Crediti Roma: Recupero Crediti Section Layout Diritto del Lavoro Le novità del "Collegato Lavoro"

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Le novità del "Collegato Lavoro"

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Le novità più rilevanti, introdotte dal "Collegato Lavoro"sono due: l’attribuzione del carattere facoltativo al “tentativo di conciliazione” e le nuove regole per impugnare i licenziamenti. Lo scopo è quello di rispondere ad esigenze di celerità nella risoluzione delle controversie di lavoro.

IL CARATTERE FACOLTATIVO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE INTRODOTTO DAL COLLEGATO LAVORO

La prima novità consiste nella riattribuzione del carattere facoltativo al tentativo di conciliazione. E’ un ritorno alle origini del processo del lavoro. Infatti,  venne introdotto il tentativo di conciliazione come opzione facoltativa tra le parti in causa, per la ricerca di una soluzione negoziale (extragiudiziale) alle liti, cioè senza arrivare in Tribunale, per una più celere chiusura del contenzioso. Verso la fine degli anni ottanta, il tentativo di conciliazione viene reso obbligatorio, cioè come atto propedeutico al ricorso al Giudice. In tal modo, il Legislatore intendeva favorire ulteriormente la strada extragiudiziale, al fine di liberare le aule dei Tribunali. Ma in realtà, come tentativo obbligatorio, la conciliazione si è dimostrata più d’intralcio  che di sveltimento alla soluzione delle liti (il fatto che esistesse il tentativo obbligatorio di conciliazione costringeva ad attendere il decorso di un lasso di tempo di 60 giorni, prima di poter depositare il ricorso in Tribunale. 
Il Collegato lavoro, in vigore da oggi, ridà nuovamente il carattere facoltativo al tentativo di conciliazione. In altre parole, viene nuovamente rimessa alla liberà di scelta delle parti di decidere se tentare una soluzione extragiudiziale alla lite o se incanalarsi direttamente nella via giudiziaria. Peraltro viene prevista un’unica disciplina valida sia per il settore del lavoro privato che per quello pubblico, con ulteriore beneficio di semplificazione. 
Tuttavia,  l’aspetto più innovativo della riforma del tentativo di conciliazione sembra essere un altro, che rappresenta un’assoluta novità: è la rilevanza attribuita al “comportamento delle parti” in sede extragiudiziale, cioè , le nuove disposizioni sul processo del lavoro stabiliscono che, nei casi in cui non venga raggiunto un accordo tra le parti in sede extragiudiziale “senza adeguata motivazione”, il Giudice ne deve tenere conto in sede di giudizio. Questo potrebbe significare che il comportamento delle parti,  lavoratore e datore di lavoro, andrà a costituire un elemento di valutazione di cui il Giudice potrà tener conto nel momento in cui deve decidere ed emettere una sentenza. 

IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI

La seconda novità riguarda la procedura d’impugnazione dei licenziamenti. Le regole vigenti fino a ieri stabilivano che il lavoratore che voleva contestare un licenziamento doveva impugnarlo, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione. Fatto questo adempimento, il lavoratore aveva poi a disposizione 5  anni per depositare il ricorso in Tribunale e dare così avvio alla causa vera e propria. Anzi questo “tempo a disposizione” era addirittura “senza fine” nelle ipotesi in cui il lavoratore contestava la “nullità” del licenziamento (praticamente tutte le cause venivano fondate sulla “nullità” del licenziamento), perché non c’era termine finale, di decadenza, entro il quale il lavoratore aveva l’obbligo di depositare il ricorso in Tribunale e dare avvio alla causa (articolo 1422 del Codice civile: “Imprescrittibilità dell’azione di nullità”).  Ovviamente, una disciplina del genere a super protezione dei lavoratori era, subìta dalle imprese, che, una volta intimato il licenziamento, non aveva mai la “certezza” di aver chiuso la controversia con il lavoratore. (((Da un momento all’altro poteva ritrovarsi tra le mani l’invito di un Giudice a dimostrare le motivazioni della sua decisione presa un anno, 5 anni o addirittura 50 anni prima di chiudere un rapporto di lavoro.)))
Oggi  succede che, sebbene la procedura cambi veramente poco negli aspetti procedimentali, nella sostanza risultano rivoluzionati i tempi di chiusura delle controversie. In particolare, resta invariato che chi vuole contestare un licenziamento è tenuto a impugnarlo, pena la decadenza, entro 60 giorni dalla ricezione della sua intimazione (o delle motivazioni). Resta anche invariato, poi, che una volta fatto questo adempimento il lavoratore deve far seguire il deposito del ricorso in Tribunale, per dare avvio al processo vero e proprio. Ma – e qui sta la novità – il lavoratore non ha più a disposizione un termine indefinito, bensì 270 giorni per dare avvio alla causa. Decorso questo termine, cioè una volta trascorsi i 270 giorni senza deposito del ricorso in Tribunale, il licenziamento diventa non più impugnabile, in nessun caso (neppure nei casi di nullità).

CONCLUSIONI SUL COLLEGATO LAVORO

Gli effetti benefici delle nuove norme sono sufficientemente intuibili. Fino a ieri,  l’impresa che licenziava rischiava di ritrovarsi “appesa” per lungo tempo (o per sempre) agli esiti di una dichiarazione del lavoratore licenziato. Oppure, il lavoratore poteva rinviare l’avvio della causa per anni, solamente al fine di trarne un maggiore profitto per l’accrescimento del risarcimento del danno che è misurato anche in proporzione al tempo trascorso. Tutto ciò, era avallato anche dal ruolo pretestuoso dei Sindacati e  senza alcuna considerazione delle esigenze della controparte, (il datore di lavoro)nemmeno di quella minima garantista rappresentata, appunto, dalla “certezza” dei diritto. Questo si riproduceva tutto a danno delle imprese, costrette a sootostare circa il “se” e il “quando” il lavoratore (o il Sindacato) avesse deciso di andare in aula di Tribunale a discutere del licenziamento intimato molti anni prima.


Se entro il 23 gennaio i lavoratori con contratto a termine, scaduto, non presenteranno un ricorso al proprio datore di lavoro perderanno il diritto di farlo.

 Oggi entrerà in vigore la legge 183, il famoso collegato lavoro, che impone a tutti di impugnare il licenziamento entro 60 giorni. Una scadenza che, da adesso, si applicherà anche ai contratti di collaborazione o a tempo determinato senza eccezioni. Una norma, come ha più volte sottolineato la CGIL, che colpisce soprattutto i precari che attendono un eventuale rinnovo.
Le stime della CGIL parlano di una cifra compresa tra le 100mila e le 150mila persone coinvolte, in quella che è, coma ha più volte sottolineato il sindacato, una "norma sbagliata, ingiusta e con vizi di costituzionalità", a cui si aggiunge la "gravità" della retroattività
Secondo il Segretario Confederale della.CGIL, Fulvio Fammoni, da oggi "il lavoratore precario, anche con contratto a termine scaduto, viene messo nella condizione dover decidere in pochi giorni se impugnare il contratto irregolare o perdere per sempre quel diritto". Questo “crea una disparità fortissima", in questa maniera, prosegue il dirigente sindacale, ''si equipara la conclusione di un contratto temporaneo ad un licenziamento".
Oltre tutto a questo il sindacato di Corso d'Italia contesta anche i tempi troppo stretti. Da oggi al 23 gennaio ''in molti – dice Fammoni - non saranno in grado neppure di conoscere la norma e, quindi, decadranno dal diritto''. Il risultato sarà, ha concluso il dirigente sindacale, ''una sanatoria al rovescio'' o, al contrario, un'impennata del contenzioso, ''cioè l'esatto contrario di quanto il governo dichiara di perseguire'' con l'allargamento del ricorso all'arbitrato.
La CGIL, che è già impegnata da settimane nel distribuire materiale informativo, ha deciso di rivolgere un appello agli organi di informazione, che è stato già raccolto da molti dei principiali media. Tutti gli uffici legali della confederazione, tutti gli sportelli immigrati, tutte le strutture di categoria delle Camere del Lavoro, saranno impegnate nei prossimi sessanta giorni in una attività straordinaria di consulenza e tutela. Inoltre, la Confederazione di Corso d'Italia, non solo su questo punto, ma sull'intero collegato lavoro, sta predisponendo una memoria su principali vizzi di incostituzionalità della legge.
La CGIL ricorda infine, che i contratti di lavoro precari, già conclusi da tempo, se si ritiene siano viziati da irregolarità, devono quindi essere contestati per scritto entro i 60 giorni successivi all'entrata in vigore della Legge. Questo lo si può fare anche con una lettera che interrompa i termini di legge. Successivamente si avranno 270 giorni a disposizione per andare ad un giudice per riaffermare il diritto.
 

 
DECRETO 1000PROROGHE

Il collegato lavoro, che fissava al 23 gennaio scorso i termini per impugnare i licenziamenti e i contratti a termine scaduti, è saltato. Nel decreto Milleproroghe, infatti, è passato la richiesta del Partito Democratico di prolungare di almeno un anno quella data. 

"Migliaia - dichiara il senatore democratico Achille Passoni - sono stati coloro  che, avuto conoscenza dell'esistenza della norma niente affatto  pubblicizzata dal governo, hanno aperto vertenze entro la scadenza  prevista dall'art. 32 della legge 183 del 2010, ma molti di più  saranno coloro che, grazie al nostro emendamento, avranno il tempo per decidere se impugnare un licenziamento ritenuto illegittimo". "Non va  dimenticato, infatti, che la tipologia precaria del contratto atipico  comporta spesso una oggettiva ricattabilità del lavoratore che alla  scadenza del contratto stesso spera che, dopo qualche mese, il datore  di lavoro glielo rinnovi. Cosa questa che induce a non agire per  vedersi stabilizzato il contratto da un giudice, ma di attendere nella speranza di un rinnovo, magari dopo qualche mese", conclude il senatore Pd.

Positivi i commenti dei sindacati.  Il segretario confederale della Cgil, Fulvio Fammoni ha dichiarato: "Avevamo chiesto in tutti i passaggi parlamentari l'abolizione della retroattività o perlomeno la sua non applicazione per tutto il 2011. Adesso - aggiunge Fammoni - anche il governo si e' dovuto piegare, dando parere positivo all'emendamento, perché sa bene che la norma sarebbe risultata incostituzionale e perché le decine di migliaia di ricorsi presentate nei 60 giorni avevano già in gran parte vanificato la norma tagliola".  Secondo il Segretario Generale Aggiunto della Cisl, Giorgio Santini "si tratta di una questione già sollevata anche dal sindacato  -sottolinea Santini- con l'obiettivo di dare più tempo agli  interessati per valutare situazioni oggettivamente delicate. Il termine più lungo consentirà di portare a conoscenza dei lavoratori le modifiche legislative che li riguardano e le modalità per poter  esercitare i loro diritti". "La Cisl - assicura Santini - resta fortemente impegnata su questo, come ha già fatto nelle scorse  settimane".



CLAUSLA COMPROMISSORIA
Il Governo fa retromarcia sull’arbitrato. La clausola compromissoria – quel patto, cioè, tra impresa e lavoratore di far decidere a un arbitro di loro scelta, anziché al giudice civile, sull’eventuale lite che dovesse insorgere sul rapporto di lavoro –  non potrà mai riguardare le vertenze sulle risoluzioni del contratto di lavoro.
Ieri, infatti, la Commissione lavoro della Camera ha votato gli emendamenti al collegato lavoro, rinviato al Parlamento dal Capo dello stato, tra cui uno che vieta l’applicazione del nuovo arbitrato alle cause relative a licenziamenti e dimissioni. Volendo escludere a priori che possa trattarsi di un ripiegamento della Maggioranza alla guerra sull’articolo 18 

di Repubblica (vedi l'Occidentaledel 4 marzo) o alle critiche della Cgil sull’incostituzionalità della norma (ne ho parlato il 24 marzo) resta il dubbio: perché l’arretramento?
Ufficialmente, stando alle dichiarazioni del Ministro del lavoro, Maurizio Sacconi, le modifiche votate ieri «corrispondono alla volontà delle Parti sociali che hanno sottoscritto già un primo accordo circa i modi con cui utilizzare l’arbitrato quale libera opzione del lavoratore e dell’impresa». Sembrerebbe trattarsi, allora, dell’apertura del Governo alle richieste del Sindacato, con la trasposizione nel collegato lavoro dei contenuti dell’accordo dell’11 marzo sottoscritto da 36 sigle sindacali con eccezione della Cgil. Se così fosse (ma non lo è, come spiegherò più avanti), tutto sommato sarebbe un’arguta mossa per spiazzare ed isolare la Cgil che quell’accordo non l’ha mai voluto siglare. Un’azione tattica apprezzabile ma non condivisibile e che si trasforma in un boomerang. Il prezzo che comporta, infatti, è da una parte la rinuncia al passaggio fondamentale per ammodernare il diritto del lavoro e sfollare le aule dei Tribunali; dall’altra parte il rinvigorimento della “forense sindacalista”, la gravosa eredità della riforma del processo del lavoro degli anni 70, che rafforza proprio la Cgil.
Su una rivista di diritto del lavoro del 1992 è scritto: «La riforma processuale del 1973 è nata e si è retta su un compromesso: forte cooperazione del Sindacato e dei suoi avvocati (è questa la “forense sindacalista”, ndr), che effettivamente è stata indispensabile per la sua attuazione, ma a condizione che si massacrasse l’arbitrato». Sono parole di Gino Giugni, padre dello Statuto dei lavoratori, la legge che contiene il famigerato articolo 18.
Sempre l’Emerito Giurista, nel 2005, individuava in «quella arbitrale l’unica alternativa possibile ai meccanismi dilatori della giustizia ordinaria»; confidando infine «di parlare di arbitrato fin da un saggio del 1969, che suscitò una reazione irata negli ambienti del PCI». Se un (buon) risultato si poteva attendere dall’introduzione dell’arbitrato (prima versione) nel sistema giuridico italiano, questo era proprio quello di ristabilire equilibri alle procedure giuridiche e di sfollare le aule dei Tribunali.
Ancora oggi è evidentemente forte la contrapposizione dell’ala conservatrice del diritto (anche processuale) del lavoro con quella  riformatrice e ammodernatrice. La prima, sostenuta dalla Cgil, difende la tesi per l’esclusività della tutela di rango legale dei lavoratori, mediante ricorso ai giudici statali; la seconda, sostenuta dalla Cisl, d’ispirazione moderata e cattolica, appoggia la tesi per una sussidiarietà della legge rispetto all’autonomia privata e collettiva. L’arbitrato (prima versione) avrebbe ridotto i danni della riforma del processo del lavoro operata nel 1973 (legge n. 533), di cui scriveva Giugni a proposito del “compromesso di forte cooperazione del Sindacato e dei suoi avvocati”.
Il Ministro ha affermato che le modifiche votate ieri «corrispondono alla volontà delle Parti sociali» espresse nella dichiarazione comune dell’11 marzo. Si è fatto di più, a parere di chi scrive. Infatti, all’impegno delle Parti di voler escludere “che il ricorso alle clausole compromissorie poste al momento dell’assunzione possa riguardare le controversie relative alla risoluzione del rapporto di lavoro” (cioè divieto di sottoscrizione della clausola compromissoria sui licenziamenti solo all’atto di assunzione, ma non in un momento successivo), l’emendamento di ieri ha escluso la possibilità in qualunque stadio del rapporto di lavoro (per sempre). A cosa serve, ora che non c’è più l’arbitrato sui licenziamenti, l’altra modifica (altro emendamento) che fissa la possibilità di sottoscrivere la clausola compromissoria “una volta concluso il periodo di prova” e che proprio per questa ragione era stata prevista? (cioè per riequilibrare la posizione del contraente debole, il lavoratore).
Il collegato lavoro dovrà ora passare in Aula a Montecitorio (dal 28 aprile) e poi a Palazzo Madama. C’è da augurarsi, a questo punto, un aggiornamento della norma con la reintroduzione dell’arbitrato sui licenziamenti. Magari inserendo la condizione della contrattazione collettiva, come nella prima ora sembrava dovesse succedere (così era trapelato dalla stampa). Per esempio, potrebbe restare il divieto (principio) della clausola compromissoria alle controversie sulla risoluzione del contratto di lavoro lasciando, tuttavia, facoltà di deroga alla contrattazione collettiva mediante sottoscrizione di specifici accordi di disciplina dell’applicazione dell’arbitrato alle vertenze per i licenziamenti.
Le cause di lavoro pendenti in Italia sono quasi un milione e mezzo: un arretrato spaventoso e che continua a crescere giorno dopo giorno. Ogni anno spuntano 400 mila nuovi ricorsi che finiscono d’intasare le aule dei Tribunali contribuendo, inevitabilmente, all’inefficienza della giustizia ordinaria. Una causa di lavoro dura mediamente 2 anni e mezzo; occorrono perciò 7 anni, sempre in media, per conoscerne l’esito finale (in Cassazione) dopo tre gradi di giudizio.
A chi giova tutto questo? Non alle imprese. Per loro, anzi, è un dramma rimanere appesi a una causa di lavoro per lungo tempo, significando non soltanto costi (per gli avvocati) ma soprattutto il rinvio di decisioni aziendali comprese quelle su nuove assunzioni. Non giova ai lavoratori e neanche ai cittadini. Non giova a nessuno, tranne che ai Sindacati e agli avvocati. Veramente allora, per usare un’ultima volta le parole di Gino Giugni, bisogna credere che sopravvive dagli anni 70 «una grande lobby forense, che ha sempre avversato l’arbitrato».
 
sarà considerato reato il mancato versamento delle trattenute previdenziali ai co.co.co. comprendendo anche i lavoratori a progetto.

 

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